In attesa che le varie regioni e l’INPS ci forniscano i necessari chiarimenti sul Decreto Cura Italia rivediamo qualche nozione che in questo periodo può aiutarci ad affrontare le letture dei vari articoli.
CIGO: CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA
è prevista quale ammortizzatore sociale per quelle imprese – industriali non edili, industriali ed artigianali dell’edilizia, che, a causa di contrazione o sospensione dell’attività lavorativa derivante da cause non imputabili né al datore di lavoro, né al lavoratore, sono costrette a fare a meno della prestazione lavorativa dei dipendenti.
La CIGO può essere concessa per un periodo di tre mesi prorogabile sino ad un massimo di 1 anno
La domanda va fatta all’INPS, dopo la procedura di consultazione sindacale.
L’importo è pari all’80% dello stipendio relativo alle ore non lavorate.
CIGS: la CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA
è prevista per i casi in cui i dipendenti siano costretti a ridurre o sospendere la propria attività lavorativa a causa di eventi quali crisi aziendali, riorganizzazione o conversione aziendale, procedure fallimentari o altre procedure concorsuali; eventi quindi presumibilmente di una più lunga durata rispetto a quelli di cui alla CIGO.
Possono usufruirne tutti i dipendenti con anzianità lavorativa di almeno 90 giorni delle imprese che abbiano impiegato più di 15 dipendenti nel semestre precedente a quello di richiesta.
La durata prevista è di 6 mesi sino a 12 mesi, 24 prorogabili sino a 36 mesi da calcolarsi in base alla motivazione perla quale si accede.
L’indennità che viene erogata è pari all’80% dello stipendio.
CIGD: La CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA
può essere chiesta al di fuori dei casi previsti per le altre due tipologie, ovvero al termine del periodo riconosciuto dalla CIGO.
Può essere richiesta dai dipendenti con anzianità di almeno 90 giorni.
L’importo anche in questo caso è pari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore in base alle ore di lavoro svolte.
La domanda viene effettuata, generalmente, dal datore di lavoro e l’indennità viene erogata dall’INPS, o direttamente o in busta paga.
CIGD Decreto “CURA ITALIA”: è previsto che i datori di lavoro di ogni settore che sospendano o riducano la propria attività lavorativa a causa dell’emergenza COVID _19, possano accedere, alla CIGD per un periodo massimo di 9 settimane, previo accordo con le organizzazioni sindacali nei casi in cui abbiano alle proprie dipendenze un numero di dipendenti superiore a 5 unità.
Le domande devono essere presentate alle regioni o province autonome che, secondo l’ordine cronologico di presentazione, unitamente al decreto di concessione le invieranno all’INPS, ente che provvederà all’erogazione della relativa indennità che sarà riconosciuta a partire dal 23 febbraio 2020.
FIS: il FONDO D’INTEGRAZIONE SALARIALE
è una misura di sostegno al reddito a favore dei dipendenti, con almeno 90 giorni di anzianità lavorativa, alle dipendenze di datori di lavoro che occupano almeno 5 dipendenti e per i quali non è prevista la possibilità di ricorrere alla CIGO o alla CIGS nei medesimi casi di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa dettata da situazione non imputabile al datore di lavoro.
Il FIS garantisce il soccorso di:
– un assegno di solidarietà per i dipendenti di datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti nei casi in cui, al fine di evitare il ricorso ai licenziamenti collettivi, il datore di lavoro preveda a mezzo la stipulazione di accordi collettivi aziendali, una riduzione dell’orario di lavoro, per un periodo massimo di 12 mesi.
– un assegno ordinario per i dipendenti di datori di lavoro che occupano più di 15 unità. L’importo dell’assegno è pari all’80% della retribuzione globale; la durata prevista è compresa tra le 13 settimane e la durata massima prevista per la CIGO e per la CIGS.
La domanda di integrazione del fondo viene fatta all’INPS dall’azienda.