Il 16 febbraio 2024 è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Studi professionali.

Il nuovo contratto collettivo, che avrà validità triennale dal 1° marzo 2024 al 28 febbraio 2027, interviene in maniera verticale su molti punti. Li analizziamo di seguito:

PARTE ECONOMICA

Per quanto concerne proprio la parte economica del nuovo CCNL, sono stati previsti aumenti contrattuali suddivisi in 4 tranches.

Di seguito, due tabelle riepilogative: la prima, a sinistra, riporta gli aumenti complessivamente previsti dal rinnovo per ogni livello; la seconda, a destra, la ripartizione (prendendo ad esempio il livello 3°) dell’aumento nelle 4 tranches.

Questi importi sono da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e contributive ed ovviamente vanno riproporzionati in caso di contratto di lavoro part time.

Il rinnovo stabilisce poi l’erogazione dell’UNA TANTUM, a copertura del periodo di vacanza contrattuale.

L’importo dell’indennità, identico per tutti i livelli, è pari complessivamente a 400,00 euro ed è suddivisa in due tranches:

L’importo sarà riproporzionato in funzione della percentuale di part time del dipendente e sarà riconosciuto per intero ai dipendenti assunti prima dell’1/4/2018 e proporzionalmente a coloro assunti dall’1/4/2018 al 01/03/2024.

Bilateralità di settore

Con decorrenza marzo 2024 aumenta il contributo mensile a Cadiprof ed Ebipro come riportato nella tabella:

Viene inoltre innalzato a euro 43,00 (da 32,00 euro) l’importo che il datore di lavoro è chiamato a riconoscere al lavoratore in caso di omesso versamento del contributo. Tale importo deve essere riconosciuto in busta paga per 14 mensilità.

GESTIONE DELLE ASSENZE E CONGEDI

All’interno del nuovo testo del CCNL viene introdotto il TITOLO V denominato «Tutele contrattuali» con il quale le Parti gettano le basi per l’elaborazione di un codice di condotta per la tutela della dignità della persona e per la tutela delle persone che dovessero subire violenze e molestie sul luogo di lavoro.

Contrasto alle violenze e molestie sessuali nei luoghi di lavoro

Oltre al codice di condotta da elaborare entro 6 mesi dall’entrata in vigore del nuovo CCNL, vengono istituiti i congedi per le donne vittime di violenza di genere:

  • Consistono in permessi (max 90 giorni lavorativi, pagati dall’INPS) concessi alle lavoratrici che stanno seguendo percorsi di protezione relativi alla violenza di genere per il tramite dei servizi sociali;
  • Successivamente possono essere prorogati di altri 90 giorni lavorativi e questa proroga è a carico del datore di lavoro.

Tutela dell’integrità psicofisica dei lavoratori, della loro salute e della sicurezza sul lavoro

Vengono promosse una serie di attività informative a tutela dell’integrità psicofisica dei lavoratori.

Verranno attivati degli sportelli informativi sui diritti e sulle tutele dei lavoratori affetti da patologie oncologiche sia presso gli enti bilaterali territoriali sia attraverso convenzioni con enti e organizzazioni no profit.

Tutela della genitorialità

Oltre all’adeguamento alle modifiche legislative intervenute negli ultimi anni in materia di tutela della genitorialità, la novità principale riguarda il trattamento economico riconosciuto ai lavoratori che usufruiscono del congedo di maternità/paternità. Si prevede infatti che, a copertura degli eventi che si verificano a decorrere dal 1° gennaio 2025, il datore di lavoro è chiamato a integrare l’indennità all’80% erogata dall’Inps, fino a raggiungere il 90% della retribuzione cui avrebbe avuto diritto la lavoratrice o il lavoratore.

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Periodo di prova per nuovi assunti

Fermo restando i periodi di prova già disciplinati per i contratti a tempo indeterminato, viene riproporzionato questo periodo in caso di contratti a tempo determinato come di seguito nei casi di tempi determinati di durata tra i 6 ed i 10 mesi:

con livello Q e 1, la durata è pari a 60 giorni di calendario;

– con livello 2, 3S e 3, la durata è pari a 40 giorni di calendario;

– con livello 4S e 4, la durata è pari a 30 giorni di calendario;

– con livello 5, la durata è pari a 20 giorni di calendario.

In casi di tempi determinati sotto i 6 mesi questi periodi vengono dimezzati.

Causali per i contratti a tempo determinato

E’ possibile stipulare contratti a tempo determinato superiori ai 12 mesi ed entro il limite massimo di 24 mesi nei seguenti casi:

– incremento temporaneo dell’attività conseguente all’ottenimento di incarichi professionali temporanei di durata superiore a 12 mesi o prorogati oltre i 12 mesi;

– avvio di nuova attività o aggregazione o fusione di attività per i primi 36 mesi dall’avvio della nuova attività, aggregazione o fusione.

Inquadramento dell’ASO all’interno del CCNL Studi professionali

Riportiamo di seguito quello che è l’inquadramento previsto dal CCNL Studi Professionali per gli ASO. In base all’esperienza professionale dell’ASO, questi può essere inquadrato inizialmente in uno dei seguenti 3 livelli retributivi:

STUDIO NATALE VALDEVIES TOSCANO & PARTNERS